Obbligo di registrazione degli operatori del settore dei mangimi (osm) regolamento (ce) n. 183/2005 – igiene dei mangimi

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Il Regolamento (ce) N.183/2005 "requisiti per l'igiene dei mangimi" prevede l'obbligo di registrazione e/o riconoscimento per tutti gli operatori del settore dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OSM), da effettuare presso l'autorità Compete

Data:

19 Febbraio 2026

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Descrizione

Il Regolamento (CE) n. 183/2005 " requisiti per l'igiene dei mangimi " prevede l'obbligo di registrazione e/o riconoscimento per tutti gli operatori del settore dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OSM), da effettuare presso l'Autorità Competente Locale (ASP);

Il medesimo Regolamento prevede anche l'obbligo per gli OSM di comunicare tempestivamente all'ACL ogni variazione dell'attività ai fini dell'aggiornamento della registrazione/riconoscimento; Attualmente, questo Dipartimento ha avviato un programma informativo funzionale alla registrazione e/o all'aggiornamento di registrazioni esistenti, nonché di eventuali riconoscimenti, di tutti gli OSM titolari anche di attività zootecnica censita in BDN e in esercizio;

Altresì, risulta necessario procedere con l'aggiornamento del registro degli OSM che svolgono attività agricola con produzione di alimenti per animali (foraggio, cereali, ecc.) non associata ad attività zootecnica l'allineamento di dette posizioni rispetto realtà operativa della singola impresa (attiva, variata, cessata, ecc.).

Ultimo aggiornamento: 26/02/2026, 07:53

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