Ordinanza Contingibile e Urgente ai sensi dell’art. 54 del D>.Lgs 267/2000 Richiesta da R.F.I. SPA – rete Ferroviaria Italiana gruppo Ferrovie dello Stato Italiana per Potenziale criticità nei riguardi della Sicurezza e Regolarità dell’Esercizio Ferroviario.

Dettagli della notizia

Ordinanza Contingibile e Urgente ai sensi dell'art. 54 del D>.Lgs 267/2000 Richiesta da R.F.I. SPA - rete Ferroviaria Italiana gruppo Ferrovie dello Stato Italiana per Potenziale criticità nei riguardi della Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio Ferrovia

Data:

11 Maggio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

IL SINDACO
Vista la nota di RFI Spa-Rete Ferroviaria Italiana- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Operativa
Infrastrutture Territoriale di Palermo - Unità Territoriale di Caltanissetta, protocollo n.
RFI.DOIT.PA.UT.CL\PEC\P\2026\0001706 del 07/05/2026, avente ad oggetto "Richiesta di emissione
ordinanza contingibile e urgente per ottemperanza disposizioni normative di cui al titolo III del D.P.R. n.
753/80";
Considerato che nella superiore nota si evidenzia che “è stata rilevata la presenza di diffuse situazioni di
potenziale criticità nei riguardi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario determinate dalla
mancata osservanza dei proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi confinanti o limitrofi
alla sede ferroviaria delle disposizioni normative di cui al Titolo III del DPR n. 753/80”;
Tenuto conto dei delicati risvolti che potrebbero determinarsi nei riguardi della pubblica incolumità e
sicurezza all’occorrenza di possibili eventi anomali di particolare rilevanza e in considerazione del
pregiudizio determinato sull’infrastruttura ferroviaria e relative pertinenze ed impianti;
Visto il D.P.R. 11/07/1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n.
314, ed in particolare gli articoli:
- 42 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui
fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa. Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste in vicinanza di ferrovie. L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta. Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie del bestiame. Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
- 44 È vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti. È vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000.
- 47 I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000. Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile. Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazione di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.
- 52 Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato........

Ultimo aggiornamento: 11/05/2026, 15:41

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri