Descrizione
Premesso che, giusto volantino affisso da E-Distribuzione (Unità Territoriale di Caltanissetta - Enna), la società ha dato avviso di interruzione dell’erogazione di energia elettrica per effettuare lavori sui propri impianti, in alcuni punti del territorio comunale compresa, altresì, la zona ove è ubicato l’edificio scolastico, plesso di Villapriolo che accoglie la popolazione scolastica frequentante la scuola primaria e secondaria di primo grado;
Atteso che l'assenza di energia elettrica, dalle ore 9:00 alle ore 16:50, non consente l’erogazione dell’acqua con conseguenti problemi di carattere igienico sanitari per tutta la popolazione scolastica;
Visto l'art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 6, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 125/2008;
Visto l'O.R.EE.LL.;
ORDINA
Per ragioni di sicurezza e igiene, limitatamente alla giornata del 12 novembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 16:50, la chiusura della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo E. De Amicis di Villarosa – plesso scolastico di Villapriolo, situato nell’area interessata dai lavori di manutenzione impianti che la E-Distribuzione (Unità Territoriale di Caltanissetta - Enna) dovrà effettuare, come si legge da apposito avviso della società stessa;
DISPONE
Trasmettere la presente ordinanza:
A S.E. il Prefetto;
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ambito territoriale di Caltanissetta e Enna;
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “E. De Amicis” di Enna.
Al Comando della Stazione dei Carabinieri;
Al Comando della Polizia Municipale;
Pubblicare il presente Provvedimento all’Albo Pretorio online, nella sezione delle News sul sito istituzionale dell’Ente, nonché nella sezione Obblighi di Pubblicazione L.R. 11/2015, ex art. 18 della L.R. n. 22 del 16/12/2008, come modificato dagli artt. 12 co. 24 e 13 co. 5 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, che disciplina in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli Enti locali.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione di Catania, ai sensi dell'articolo 21, comma l, della Legge 1034 del 1971, da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della stessa, in calce indicato. E' pure ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 23 , u.c., dello Statuto Regione Siciliana, entro 120 giorni.