Integrazione ordinanza sindacale n. 9 del 29.07.2025: divieto di somministrazione, vendita, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo, nonché divieto di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi.

Dettagli della notizia

Si avvisa la cittadinanza che è stata emessa un'Ordinanza che introduce restrizioni sulla somministrazione, vendita, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo.

Data:

05 Agosto 2025

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Descrizione

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 29/07/2025 avente per oggetto: “Ordinanza Sindacale divieto di somministrazione, vendita, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo, nonché il divieto di somministrazione di bevande alcoliche (oltre 21 gradi), in occasione dei festeggiamenti di san Giacomo patrono di Villarosa per i giorni 5-6-7-8-9-10-11 a Villarosa , 23 agosto ss. Crocifisso a Villapriolo e 8 settembre a Villarosa Madonna della Catena”;
Rilevato che:
- nella succitata Ordinanza, in occasione delle festività del S.S. Crocifisso a Villapriolo, non sono state inserite le date del 17, 18, 19, 21 e 22 agosto 2025;
- con riferimento alle suddette giornate è fatto divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, da parte di esercizi pubblici, esercizi in sede fissa e titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, nonché la conseguente adozione di misure e adempimenti per impedire l’erogazione di tali contenitori da parte di distributori automatici";
Ritenuto, pertanto, necessario integrare l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 29/07/2025, confermando in ogni altra sua parte il contenuto della stessa.
Visti:
• il D.L. 23/5/2008 n. 92 coordinato con la legge di conversione 24/7/2008 n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
• gli artt. 50 e 54 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;
• la legge 241/90 e s.m.i.;
• la circolare del Ministero dell’Interno n. 555/OP/OOO1991/2017/1.
Ordina
1. Nei giorni 17, 18, 19, 21 e 22 agosto 2025, a Villapriolo, in occasione delle festività del S.S. Crocifisso, è istituito il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o metallo. Tale divieto si applica a tutti gli esercizi pubblici, agli esercizi in sede fissa e ai titolari di autorizzazione per il commercio ambulante. I gestori dei distributori automatici dovranno adottare ogni misura necessaria per impedire l'erogazione di tali contenitori.
2. È istituito il divieto di consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in qualsiasi altro contenitore che, se impropriamente utilizzato, possa costituire un pericolo per la pubblica incolumità. È altresì vietato l'abbandono di tali contenitori al di fuori degli appositi raccoglitori.
3. È istituito il divieto di detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in qualsiasi altro contenitore che possa rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.
4. È istituito il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche che all'origine abbiano un contenuto alcolico superiore a ventuno gradi per cento in volume;
Avverte
- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 7 agosto, n. 241;
- che l’inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale è comunque fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Dispone
La pubblicazione degli estremi del provvedimento all’albo on line del sito istituzionale dell’Ente e nell’apposita partizione della sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013;
La trasmissione alla Prefettura, alle Forze dell’Ordine e agli esercizi commerciali.

Ultimo aggiornamento: 05/08/2025, 19:11

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