Descrizione
IL SINDACO
Dato atto che il settore commercio al dettaglio in sede fissa e quello della somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati da normative nazionali e regionali;
Considerato, in particolare, che la regolamentazione introdotta del D.Lgs n. 114/1998 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, del D.L. 04/07/2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006) che introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione;
Vista la legge 15/07/2011, n. 111 che introduce, con l’art. 35, comma 6, ulteriori disposizioni volte ad eliminare il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi ubicati nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte;
Visto l’art. 31 del D.L. 06/12/2011, n. 201 ad oggetto: “Disposizioni urgenti per la crescita ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, che ha soppresso dal comma 6 dell’art. 35 della L. 111/2011, sopra menzionata, le parole in “via sperimentale” e “ nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte” stabilendo, di fatto, la liberalizzazione degli orari di esercizio in tutti i Comuni d’Italia;
Vista la circolare n. 1 del 21 Marzo 2013, con la quale l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, preso atto del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 299/2012, ritiene applicabile nel territorio regionale la normativa statale, con conseguente abrogazione per le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande dei limiti degli orari di apertura e chiusura, della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 15 del 21/07/2022, la quale, in via ordinaria, fatti salvi i limiti di seguito indicati per motivi di pubblica sicurezza, della quiete pubblica e dell’ordine pubblico, prevede che gli esercizi di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi similari) devono cessare le emissioni sonore entro le ore 24,00 e devono effettuare la chiusura dell’esercizio entro le ore 4,00;
Ritenuto di disciplinare gli orari delle emissioni sonore degli esercizi pubblici con attività secondaria di intrattenimento musicale, in occasione delle feste Patronali, nei giorni 8, 9, 10 e 11 Agosto a Villarosa e 21, 22 e 23 Agosto 2024 a Villapriolo, così come segue:
- gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande nei giorni sopra riportati a Villarosa e Villapriolo cesseranno le emissioni sonore entro e non oltre le ore 3,00;
Visto il comma 5, art. 50 del TUEL,
ORDINA
- Nei giorni 8, 9, 10 e 11 Agosto 2024 a Villarosa e nei giorni 21, 22 e 23 Agosto 2024 a Villapriolo, gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che organizzano in maniera occasionale spettacoli musicali con diffusione sonore devono cessare ogni diffusione sonora entro e non oltre le ore 3,00;
- I locali pubblici dovranno rispettare scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n, 447 e le norme di cui al D.P.R. 10 Ottobre 2011 n. 227;
AVVERTE
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650,659 e 660 del codice penale.
L’inosservanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00 e al pagamento in misura ridotta pari a € 500,00;
DISPONE
Trasmettere la presente Ordinanza:
- Al Prefetto di Enna;
- Al Questore di Enna;
- Al Comandante della stazione Carabinieri di Villarosa;
- Al Comando di Polizia Municipale;
Notificare il provvedimento:
- Agli esercizi pubblici di alimenti e bevande locali;
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell’Ente, nonché nella sezione “Obblighi di Pubblicazione L.R. 11/2015”, ai sensi dell’art. 18 “Pubblicità notizia” della L.R. n. 22 del 16/12/2008, come modificato dagli artt. 12 co. 24 e 13 co. 5 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, che disciplina in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli Enti locali.
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di questo comune. In alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione dal presente atto all’albo pretorio di questo Comune, ricorso straordinario al presidente della Regione Sicilia.