Descrizione
Regolamentazione del traffico veicolare in occasione della commemorazione dei defunti.
Il Responsabile del Servizio Area IV
PREMESSO che, in occasione della Commemorazione dei Defunti, si rende opportuno disciplinare la circolazione stradale nelle seguenti aree: Via Solferino, Via Goldoni, Via Vittime del Lavoro, Piazzale adiacente il Cimitero di Villarosa, l'Area adiacente il Nuovo Cimitero di Villarosa e il Cimitero della Frazione di Villapriolo;
CONSIDERATA la necessità di garantire una più tranquilla e sicura circolazione pedonale e veicolare e di agevolare l’intenso volume di traffico previsto lungo le vie sopra citate;
RILEVATA l'efficacia dei provvedimenti di divieto e limitazione della circolazione adottati negli anni precedenti nelle giornate di maggiore affluenza presso i cimiteri di Villarosa e Villapriolo;
VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - TUEL);
ORDINA
Di istituire il divieto di sosta, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, per tutti i veicoli, durante i giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2025, nelle seguenti aree:
Via Solferino (ambo i lati).
Via Goldoni (lato destro, a salire, nel tratto compreso tra Via Solferino e Via Ferruccio).
Via Vittime del Lavoro (ambo i lati).
Piazzale adiacente il Cimitero di Villarosa e l'Area adiacente il Cimitero Nuovo di Villarosa (su tutta l'estensione).
Piazzale adiacente il Cimitero di Villapriolo e lungo la strada che dalla S.P. n. 6 immette al piazzale del cimitero della frazione di Villapriolo (ambo i lati).
La segnaletica di Divieto di Sosta sarà opportunamente collocata in tutti i piazzali e le aree cimiteriali interessate dai provvedimenti.
Dalle limitazioni di cui alla presente Ordinanza sono esclusi i veicoli di seguito elencati:
Mezzi di Soccorso e Mezzi delle Forze dell’Ordine.
Veicoli per Servizio Pubblico (auto di servizio, taxi/NCC), i veicoli a servizio dei Ministri di Culto che celebreranno funzioni religiose all’interno dei cimiteri e i mezzi del personale addetto al Civico Cimitero.
Mezzi dei Fioristi e Vivaisti autorizzati alla vendita, limitatamente alle operazioni di carico e scarico merci.
Veicoli per Portatori di Handicap: I mezzi muniti di apposito Contrassegno Unificato Disabili Europeo potranno accedere all’interno dell’area cimiteriale o nelle aree a ciò specificamente dedicate, esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:
Dalle ore 08:00 alle ore 09:00
Dalle ore 13:00 alle ore 14:00
DISPONE
L’Ufficio Tecnico (servizio manutentivo, impiantistico ed attrezzature sportive) è incaricato di apporre la prescritta segnaletica verticale e se occorre anche quella orizzontale idonea a riprodurre in loco i contenuti della presente ordinanza;
Trasmettere copia della presente:
Comando Regione Carabinieri “Sicilia” Stazione di Villarosa;
All’Area III servizio segnaletica per l’apposizione dei cartelli stradali idonei a riprodurre il logo i contenuti della presente ordinanza;
Il presente provvedimento è funzionale ad un efficace svolgimento delle attività assegnate all’Area IV ed al perseguimento degli obbiettivi stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
Per accertate necessità, il Comando di P.M. potrà effettuare, a proprio giudizio, variazioni di orario, aperture, chiusure e deviazioni del traffico veicolare che si rendessero necessarie a seguito di fatti o situazioni contingenti.
Gli Agenti di P.M. e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285, nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.
PUBBLICARE il presente Provvedimento all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell’Ente, nonché nella sezione “Obblighi di Pubblicazione L.R. 11/2015”, ex art. 18 della L.R. n. 22 del 16/12/2008, come modificato dagli artt. 12 co. 24 e 13 co. 5 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, che disciplina in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli Enti locali.