Avviso requisiti minimi bando PON impianto sportivo polivalente

Pubblicata il 22/01/2013


 
COMUNE DI VILLAROSA
Provincia Regionale di Enna
AREA III TECNICA
 
 
CHIARIMENTI CIRCA I REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE E L’ENTITÀ DEL SUBAPPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI:
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO NEL COMUNE DI VILLAROSA (EN).
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR “SICUREZZA PER LO SVILUPPO -OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 - IO GIOCO LEgALE”
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): F99B11000150006
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 4824644E2A

Il R.U.P. Dott. Ing. Antonio Faraci

Sono pervenute a questa stazione appaltante richieste di chiarimenti circa i requisiti minimi di partecipazione e l’entità del subappalto
Domande:
-1 Qualificazione nelle categorie scorporabili, OG11 e OS33
Viene richiesto se la qualificazione nelle dette categorie è obbligatoria
-2 Entità subappaltabile
Viene richiesto in che misura sono subappaltabili le cat. OG11 e OS33.

Risposte:
Il regolamento (DPR 207/2010), recita testualmente:
Art. 109 comma 2.
Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, [1]  relative a:
a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A; [2]
b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria. [3]
Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, [4]per le categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento;  [5]
si applica l'articolo 92, comma 7.
 
Per quanto sopra lo scrivente ritiene di dover rispondere come segue:
Alla domanda 1:
La classificazione è obbligatoria per entrambe le categorie ai sensi del comma 2, primo capoverso dell’art. 109 del regolamento, in quanto:
La cat. OG11 è contenuta nell’elenco di cui all’art. 107, comma 2 del regolamento.
La cat. OS33 è contenuta nell’allegato A al regolamento ed è indicata come categoria a qualificazione obbligatoria.
Alla domanda 2:
La categoria OG11, contenuta nell’elenco di cui all’art. 107, comma 2 del regolamento, è subappaltabile nel limite del 30%.
La categoria OS33, non contenuta nell’elenco di cui all’art. 107, comma 2 del regolamento, è subappaltabile per intero.
 

Ing. Antonio Faraci



[1]Codice, art. 108, comma 3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro. 
[2]Nel nostro caso OG11
[3]Nel nostro caso OS33
[4]Regolamento: art. 170 comma 1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell'esecutore, è stabilita nella misura del trenta per cento dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.
[5]Nel nostro caso la sola OG11 

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