Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia

Le informazioni contenute in questa sezione del sito sono pubblicate per adempiere alle disposizioni della “Legge di Stabilità Regionale 2022-2024” approvata con L.R. 25 maggio 2022, n. 13 - Obbligo pubblicazione degli atti nel sito INTERNET - Art. 12, comma 24 - Articolo 13 - comma 5 - Modifica dell'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, come già modificato dalla Legge Regionale 26 giugno 2015, n.11, articoli 4 e 6.
Con la Circolare regionale n. 25 del 17/06/2022 viene esplicitato che:
Mediante il comma 24 della L.R. n. 13/2022 in questione, all’art. 12 sono state apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1 le parole “per estratto ” sono state soppresse;
b. dopo il comma 2 è stato aggiunto il seguente: “2 bis. In merito alla pubblicazione degli atti, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni”.
Mediante il della suddetta L.R. comma 5, all’articolo 13, è stato altresì previsto che:
“Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni, le parole "entro tre giorni dall'approvazione" sono sostituite dalle parole "entro tre giorni lavorativi dall'approvazione".

La Legge Regionale 26 giugno 2015, n.11, che, agli articoli 4 e 6 stabiliva:
Art.4 - Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"Art. 21 bis. Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.".

Art.6 - Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni .
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